Art. 42.
(Presidente della Regione).

      1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, attua gli indirizzi di

 

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politica regionale, promulga le leggi regionali, emana con proprio decreto i testi unici e i regolamenti deliberati dalla Giunta ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e dalla legge.
      2. Il Presidente della Regione è membro dell'Assemblea legislativa regionale ed è eletto secondo le disposizioni previste dalla legge regionale statutaria.
      3. Il Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, non è immediatamente rieleggibile nella carica dopo il secondo mandato consecutivo.